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Esami di stato


La prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in Medicina e Chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo (ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020) previo superamento del tirocinio pratico valutativo come disciplinato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (9 maggio 2018, n. 58).

I laureati in Medicina e Chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, laddove non abbiano voluto o potuto optare per il nuovo Ordinamento LM/41 abilitante : 

  1. sono abilitati all’esercizio della professione di medico chirurgo laddove già in possesso del giudizio di idoneità relativo al tirocinio pratico valutativo interno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58;
  2. oppure, qualora non in possesso del giudizio di idoneità ex D.M. n.58/2018, si abilitano allorquando, portato a termine il percorso di tirocinio pratico valutativo di cui al D.M. n.445/2001, conseguono la relativa valutazione positiva prescritta dall’art. 2 del medesimo decreto.

Ultimo aggiornamento: 05/05/2021 14:39
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